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Conoscenza, esperienza e capacità didattica gli elementi delineati dal decreto interministeriale che ha recepito le indicazioni della Commissione consultiva permanente e andrà a regime nel marzo del prossimo anno. Introdotto l’obbligo di un aggiornamento a cadenza triennale nell’area tematica di competenza
Andranno a regime il 18 Marzo 2014 i nuovi criteri di qualificazione della figura del formatore in tema di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, delineati dal decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
numero 65, che recepisce il documento finale approvato il 18 aprile 2012 dalla
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Tre caratteristiche fondamentali. Le
novità riguardano tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza
sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del Testo unico sulla
sicurezza, regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011. Il decreto dei ministri
del Lavoro e della Salute descrive nel dettaglio i requisiti fondamentali in
grado di assicurare il livello minimo richiesto per la figura del
formatore-docente, allo scopo di garantire la presenza contestuale di
conoscenza, esperienza e capacità didattica, ritenute le tre caratteristiche
fondamentali che il formatore deve possedere.
Un prerequisito e sei criteri. In
particolare, il formatore dovrà essere in possesso di un prerequisito di base –
il diploma di scuola secondaria di secondo grado – e di uno tra sei criteri
indicati nel decreto, che prendono in considerazione l’istruzione, la
formazione e l’esperienza nell’attività formativa alla sicurezza sul lavoro in
tre aree tematiche: l’area normativa/giuridica/organizzativa, quella relativa
ai rischi tecnico/igienico-sanitari e quella pertinente l’ambito
relazioni/comunicazione. I formatori che non siano in possesso del prerequisito
possono svolgere ugualmente la propria attività, ma solo se sono in grado di
dimostrare che, alla data del 18 marzo scorso, giorno di pubblicazione del
provvedimento in Gazzetta ufficiale, possedevano almeno uno dei criteri
previsti, e se aderiscono all’obbligo dell’aggiornamento triennale introdotto
dal decreto.
Una fase transitoria di due anni. Nel regolare la fase
di transizione, il decreto sottolinea che i requisiti minimi non sono
vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già approvati e messi in
calendario. Per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del decreto,
inoltre, i datori di lavoro potranno svolgere attività formativa per i propri
lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del
servizio di prevenzione e protezione, regolamentati dall’articolo 34 del Testo
unico, e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’accordo del 21 dicembre
2011. Al termine della fase transitoria, però, il datore di lavoro che voglia
svolgere direttamente l’attività formativa dovrà essere in possesso di uno dei
criteri elencati nel documento normativo.
Fonte INAIL